CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI DALL’1.7.2020

1 OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

 

L’art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) aveva previsto che, a decorrere dall’1.7.2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata però soppressa in sede di conversione in legge.

2 CREDITO D’IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLI­CATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L’art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

·     carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73;

·     altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

 

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

 

L’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”.

2.1 DECORRENZA

Ai fini del credito d’imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in rela­zione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1.7.2020.

2.2 COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai fini della spettanza all’esercente del credito d’imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pa­gamento elettronici tracciabili devono effettuare un’apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, contenente:

·     il codice fiscale dell’esercente;

·     il mese e l’anno di addebito delle commissioni;

·     il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

·     il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;

·     l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;

·     l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

2.3 COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

·     in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell’on line banking dell’esercente);

·     entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

2.4 UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

2.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame deve essere indicato:

·     nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione;

·     nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

Il credito d’imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

2.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

Gli esercenti utilizzatori del credito d’imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.

 

L’Aquila, 30.06.2020

 

Studio Commercialisti Mazzaferro Sardo 

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