D.L. Cura Italia: le principali misure in campo fiscale

L’Aquila 17 marzo 2020

MISURE IN CAMPO FISCALE

Sospensione dei versamenti per specifiche categorie dal 02-03-2020 al 30-04-2020

  • Ritenute lavoro dipendente e assimilati (1001, 1004 ecc.)   
  • Contributi e premi previdenziali (DM10 Inps)             
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail)

Versamenti Iva: in scadenza nel mese di marzo (al momento non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)                                             

Categorie interessate:

  • imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  • le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  • Ritenute lavoro dipendente e assimilati (1001, 1004 ecc.)
  • Contributi e premi previdenziali e assistenziali (DM10 Inps)            dal 08/03/2020
  • Premi per assicurazione obbligatoria (Inail)                                         al 31/03/2020        
  • Versamenti Iva.

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali e dell’Iva in scadenza nel mese di marzo, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

  • Esercenti attività impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≥ euro 2.000.000 nel 2019 e non rientranti nelle specifiche categorie sopraindicate

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020

Adempimenti fiscali sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Una specifica sospensione riguarda gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020, che, così come gli altri adempimenti sospesi, si potrà effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica il termine è prorogato solo dal 16 al 31 marzo 2020.

Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019

I ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente deve rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del DPCM del 16 marzo 2020.

I versamenti delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto dovranno essere effettuati direttamente dal contribuente in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito – tutti i contribuenti

Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Al riguardo si precisa che nella sospensione non dovrebbero rientrare le rate da dilazione dei ruoli anche quando tale dilazione origina da un accertamento esecutivo. Non vi è, infatti, alcun riferimento ad esse e, pertanto dovrebbe rimane, per tutti, la scadenza dal 16 marzo al 20 marzo 2020.

Rottamazione ter, definizione agevolata e saldo e stralcio

Differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione ter e del 31 marzo 2020 per la seconda rata del saldo e stralcio

I versamenti prorogati dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.

Sostegno ai lavoratori e alle aziende

Indennità per lavoratori autonomi e partite Iva

È riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. La prima indennità sarà per il mese di marzo. Con provvedimenti successivi potranno essere riconosciute ulteriori indennità mensili.

Si tratta, in particolare, di: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

La suddetta indennità è erogata dall’INPS previa domanda (al momento non sono noti termini e modalità di presentazione).

Cassa integrazione in deroga

Viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Divieto licenziamenti

Sono sospese per 60 gg. l’avvio di procedure di impugnazione dei licenziamenti e le procedure già avviate dopo il 23.2.2020.

Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Disposizioni in materia di Terzo settore

Il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina del codice del terzo settore per le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale e per le imprese sociali è prorogato al 31.10.2020.

Le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono approvare i bilanci entro il 31.10.2020.

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Stop mutui casa, anche autonomi

Nel provvedimento anche la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi.

In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee.

Stop mutui e leasing PMI

Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum all’accordo per il credito già operativo.

Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla durata residua dell’ammortamento.

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Viene potenziato il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Contattaci per qualunque ulteriore informazione o approfondimento.

Conseguenze DPCM dell’ 11 marzo 2020 e impatto sulle attività economiche.

A seguito della crescita esponenziale della curva del contagio da Coronavirus COVID19 il Governo, nella serata del 11 marzo, ha disposto ulteriori misure restrittive per tutto il territorio nazionale.

Come conseguenza, a partire dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020, fatte salve le disposizioni previste nei precedenti DPCM in merito agli spostamenti (solo per comprovate esigenze – lavorative indifferibili, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro nel proprio domicilio) da autocertificare, sono state intensificate le misure urgenti per il contenimento del contagio.

Pertanto:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità come individuate nell’allegato A.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Sono, invece, garantiti nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.

Attualmente non è disposto il blocco dei trasporti pubblici, ma l’utilizzo è concesso solo ed esclusivamente per improrogabili e urgenti motivi e nel rispetto delle norme di sicurezza. In ogni caso sui mezzi pubblici è consigliabile l’utilizzo di mascherine di protezione.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese dello smart working (lavoro svolto presso il proprio domicilio);
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche riducendo la presenza del personale impiegato presso i locali aziendali;
  • per le sole attività produttive, si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e spazi comuni.

Al fine di sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19, è stato firmato, tra l’ABI e le principali Associazioni di categoria, l’addendum all’accordo per il credito “Imprese in Ripresa 2.0” che consente di usufruire della sospensione dei mutui, dei finanziamenti, dei leasing ecc., previa richiesta da inoltrare all’istituto di credito aderente all’accordo.

Vi forniamo, a tal fine, un fac simile dell’istanza e l’elenco delle banche aderenti (allegati file .pdf).

Vi forniamo altresì un elenco di risposte alle domande più frequenti sul comportamento da avere in questo stato di emergenza sanitaria oltre ad un nuovo modulo di autocertificazione editabile (allegato file .pdf).

Tra le misure previste dal Governo sembrerebbe esserci una sospensione per tutti i pagamenti previsti per il giorno 16 marzo, in primis il versamento IVA. Se ci sarà un blocco totale dei versamenti o un semplice slittamento delle singole scadenze non è dato ad oggi sapere.

Sarà nostra premura informarVi su eventuali misure di carattere economico e/o finanziario a sostegno delle imprese e delle famiglie.

Allegato A

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati Supermercati Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

PRINCIPALI RISPOSTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Posso uscire di casa per portare fuori il cane?

Sì, ma non in luoghi affollati e solo se non si crea assembramento e comunque tenendo le distanze di almeno 1 metro tra le persone, evitando comunque la formazione di gruppi. Non si può uscire per una passeggiata.

Se non ho con me il modulo di autocertificazione, le forze dell’ordine ne hanno uno da compilare?

Sì, anche se per velocizzare i controlli è consigliato averne uno sempre dietro già compilato per motivare il proprio spostamento. In caso di controlli, si deve motivare qualsiasi tipo di spostamento: dal lavoro a visite mediche a quando si va a piedi a fare la spesa.

Posso andare a fare la spesa in un altro comune?

La spesa deve essere effettuata in prossimità della residenza/domicilio quindi prioritariamente nel proprio comune.

Posso accompagnare un familiare ad una visita medica o al lavoro?

Sì, basta portare con sé l’autocertificazione e che le motivazioni dello spostamento siano quelle consentite dal Dpcm.

Sono aperti i negozi di animali?

Sì, sono regolarmente aperti perché vendono rifornimenti alimentari per gli animali domestici.

Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal dpcm?

No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare) o per motivi di salute secondo dpcm.

Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del comune o in altro comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare?

Sì, lo spostamento è consentito per necessità.

Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore?

Sì, lo spostamento consentito per necessità.

Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?

Sì, spostamento consentito per necessità.

Sono a casa con mio marito che ha bisogno di medicine, esiste un servizio a domicilio?

Sì, c’è il servizio di consegna gratuita a domicilio chiamando il numero verde 800 189 521.

Posso muovermi in Italia?

E’ severamente vietato spostarsi sul territorio nazionale a meno che non ci siano motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute. Ogni autocertificazione verrà verificata. Se non si rispetta questo provvedimento, si rischia l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro, la reclusione da 1 a 2 anni.

Posso ordinare d’asporto?

Sì, il servizio d’asporto è consentito.

L’esame per la patente o altri concorsi si fanno comunque?

No, sono sospesi. Verrà prolungato il foglio rosa per consentire a chi doveva fare l’esame di pratica di avere il tempo necessario per fare le lezioni di guida.

Quale distanza devo tenere dalle altre persone?

Almeno un metro .

Se ho la febbre?

Sopra i 37.5° C chiamare il medico di base, stando in casa e non andare al Pronto Soccorso.

Posso andare in altri comuni? Assolutamente no, salve situazioni di necessità. Posso muovermi per motivi sanitari?

Sì, sempre.

Chi deve assolutamente stare a casa?

Anziani e persone immunodepresse o con patologie. Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno? No.

Medie e grandi superfici di vendita?

Chiusure nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari.

Farmacie e parafarmacie?

Aperte normalmente.

Asili, scuole e università?

Chiusi fino al 3 aprile.

Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?

Vietati.

Uffici comunali?

Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti.

Le poste sono aperte?

Sì, sono state adottate le dovute precauzioni per cui si accede mantenendo 1 metro di distanza tra le persone che accedono.

I CAF e i patronati sono aperti?

Sì, sono equiparati alle Poste. Gli appuntamenti che erano già stati presi generalmente sono confermati, ma non ne vengono presi altri.

Posso andare a mangiare dai parenti?

Non è uno spostamento necessario. La logica del decreto è quella di stare il più possibile nella propria abitazione, per evitare che il contagio si diffonda.

Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle dai contagi il più possibile.

I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

Ho una visita medica programmata, come mi devo comportare?

Bisogna verificare che la visita medica sia considerata indispensabile e quindi non sospesa. Nel caso che la prestazione sia confermata, ci si potrà recare portando con sé l’autocertificazione.

Brexit: principali effetti e regime transitorio

Il Parlamento europeo ha ratificato, il 29.1.2020, l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (cosiddetta “Brexit”).

Sintetizzando, i principali elementi dell’accordo sono:

  • un periodo transitorio (1.2.2020 – 31.12.2020), nel quale sono vigenti le disposizioni dell’Unione europea, come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro;
  • uscita effettiva dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea del Regno Unito con decorrenza dall’1.1.2021.

È prevista, nell’accordo, la possibilità di prorogare il periodo transitorio con una successiva decisione congiunta tra l’Unione europea e il Regno Unito da formalizzare entro il 30.6.2020.

2 periodo transitorio

2.1 iva e tributi doganali

Agli effetti fiscali e doganali, durante il periodo transitorio (sino al 31.12.2020), il territorio dell’Unione europea continuerà a essere costituito anche dal territorio del Regno Unito rimanendo invariate le disposizioni in materia di IVA, accise e dogane.

Non saranno posti limiti allo scambio di beni tra il Regno Unito e gli altri Stati membri della UE.

In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tra operatori economici dell’Unione europea, effettuate dal Regno Unito nei confronti di un altro dei 27 Paesi UE, o viceversa, continueranno a essere regolati dalle disposizioni previste dagli ordinamenti interni per le “cessioni intracomunitarie”, in relazione alle quali resterà l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, ove dovuti (non è più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti nel­la maggior parte dei casi).

2.2 imposte sui redditi

Fino al 31.12.2020, restano invariati gli effetti delle norme fiscali di derivazione comunitaria, tra i quali:

  • esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti infragruppo;
  • esenzione da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo;
  • regime di favore per le operazioni straordinarie intracomunitarie.

2.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Salvo diversi e nuovi accordi, sino al 31.12.2020, sono vigenti le normative e le procedure comunitarie in materia di libera circolazione di persone, servizi, capitali e mer­ci.

Per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto “regime di passaporto”) ed è garantita la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di
trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

2.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

Nel periodo transitorio, al fine di garantire un recesso ordinato, restano inalterate le regole attuali in materia di circolazione dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3 Effetti al termine del periodo transitorio

Al decorrere dallo 01.01.2021, salvo diversi e nuovi accordi, si applicherà nei rapporti tra Unione europea e Regno Unito la nor­mativa relativa ai rapporti con Stati terzi.

3.1 iva e tributi doganali

Dall’1.1.2021, quindi, il Regno Unito sarà assimilato agli Stati terzi e, salvo diversi accordi, ciò determinerà in materia di IVA che:

  • le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non saranno più qualificate come operazioni intracomunitarie, esse avranno natura rispettivamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all’atto dell’intro­du­zione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito);
  • non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato mem­bro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato), per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, perizie (in questi casi potrà eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo), per rendere un servizio, ecc.;
  • per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, variano gli obblighi formali; per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l’operazione è “non soggetta” e non più che si applica l’inversione contabile; per le prestazioni di servizi ricevute, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese. In ogni caso, decadrà l’obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all’art. 50 co. 6 del DL 331/93.

Entro il 31.12.2020 (periodo attualmente definito come transitorio ), tuttavia, l’Unione europea e il Regno Unito potranno stabilire delle regole diverse e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione europea e del Regno Unito (cfr. comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 29.1.2020).

L’assistenza reciproca per il recupero dei crediti tributari, sia riferiti all’IVA che alle altre imposte (direttiva 2010/24/UE), invece, continueranno ad essere efficaci per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione.

3.2 imposte sui redditi

Salvo diversi e nuovi accordi, dall’1.1.2021 il Regno Unito risulterà, ai fini delle imposte sui redditi, uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti.

Verranno meno, ad esempio, le procedure di scambio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi previste dalla direttiva 2011/16/CE; lo scambio, però, continuerà (con procedure del tutto similari) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione Multilaterale per la mu­tua assistenza ai fini fiscali (strumento su base mondiale, e non comunitaria).

3.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Al termine del periodo di transizione, 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi, alle en­tità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti extracomunitari.

Di converso, in assenza di differenti accordi, alle entità dell’Unione europea (incluse quelle italiane) che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’ope­ra­tività extra-UE.

3.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

Sulla circolazione dei lavoratori e sulla sicurezza sociale non è previsto al momento un preciso quadro giuridico nel periodo successivo al 31.12.2020. È possibile solo formulare alcune ipotesi:

  • la prima riguarda il raggiungimento di un accordo finalizzato a istituire un’area di libero scambio nella quale verrebbero sostanzialmente mantenuti i principi del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • la seconda, invece, considera il Regno Unito come uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti. In tale ipotesi, si potrebbe assistere alla stipula di diversi ac­cordi bilaterali di sicurezza sociale tra lo stesso Regno Unito e i singoli Paesi dell’Unione europea.

Anche gli enti non commerciali devono pagare Ivie e Ivafe

Patrimoni all’estero: anche il Terzo settore è obbligato a versare Ivie e Ivafe. Ivie e Ivafe anche per gli enti non commerciali: la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, commi 710 e 711) ha esteso l’ambito di applicazione delle imposte sul valore degli immobili (Ivie) e dei prodotti finanziari all’estero (Ivafe) a tutti i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DL 167/1990, ossia – oltre alle persone fisiche – anche enti non commerciali, società semplici residenti e soggetti equiparati (articolo 5 Tuir) residenti in Italia.

Se vuoi sapere cos’è, come si calcola l’aliquota, qual è il codice tributo tassa Agenzia delle Entrate; se devi fare un ravvedimento operoso o semplicemente vuoi saperne di più su Ivie e Ivafe, non esitare a contattare lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro Sardo”, studio commercialista specializzato nel terzo settore.

Modifiche agli Statuti degli Enti No Profit previste dall’ Art. 101 Comma 2 del Codice del Terzo Settore: quali cautele bisogna osservare?

La soluzione del problema relativo alla normativa applicabile alle impugnative delle delibere assembleari degli ETS è resa più urgente dal DLgs. 3.8.2018 n. 105 che ha modificato, tra l’altro, la disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017. 

Il testo della richiamata disposizione, come risultante dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo, recita: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Tale termine, peraltro, risulta prorogato al 30 giugno 2020 in virtù della modifica apportata all’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017, dall’art. 4-bis del DL 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Aderendo alle ipotesi interpretative fornite dalla dottrina, le delibere di adeguamento statutarie viziate (come, del resto, qualunque altra delibera contraria alla legge o allo statuto) dovrebbero essere impugnate nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2377 – 2379-bis c.c. 

E quindi:

  • le deliberazioni adottate in violazione della legge o dello statuto potranno essere impugnate dagli associati assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e, ove presente, dall’Organo di controllo, entro novanta giorni dalla data della deliberazione;
  • l’impugnazione dovrà essere proposta, mediante atto di citazione, avanti al Tribunale Ordinario del luogo ove ha sede l’ente;
  • è opportuno che l’impugnante, con ricorso depositato contestualmente al deposito in cancelleria dell’atto di citazione, chieda l’immediata sospensione dell’esecuzione della deliberazione (l’istanza di sospensione non è necessaria, ma è altamente opportuna, per evitare che si consolidino eventuali diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione: art. 2377 comma 7 c.c. ).

L’adeguamento degli statuti con i quorum e con le disposizioni previste per l’assemblea ordinaria, è prevista soltanto per adeguare gli statuti degli ETS “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Qualunque altra modifica statutaria dovrà, quindi, essere adottata con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea straordinaria, e il verbale della relativa deliberazione dovrà essere sottoscritto dal notaio.

Conseguentemente, qualora la delibera di approvazione di modifiche statutarie diverse da quelle indicate nel testo novellato dell’art. 101 comma 2 fosse adottata con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea ordinaria, tale delibera sarebbe annullabile nel termine breve di novanta giorni.

Qualora poi il verbale, sia pur adottato nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’assemblea straordinaria, non fosse redatto e sottoscritto dal notaio, la mancanza della verbalizzazione notarile comporterebbe la nullità della deliberazione, peraltro sanabile (ex art. 2379-bis c.c., mediante una verbalizzazione notarile posta in essere “prima dell’assemblea successiva”).

Per qualunque chiarimento sulle modifiche allo Statuto degli Enti del Terzo Settore e sulle scadenze previste puoi contattare direttamente lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro-Sardo” telefonicamente, sui social o via mail.

La fattura è alternativa allo scontrino elettronico?

La fattura è alternativa allo scontrino elettronico
(Il Sole 24 Ore del 31/01/2020, Norme e Tributi, pag. 17, Benedetto Santacroce)
L’esercente può inviare allo Sdi la fattura immediata entro 12 giorni ma è opportuno rilasciare al cliente una ricevuta.

Viene confermata la perfetta alternatività tra scontrino elettronico e fattura, consentendo ai commercianti e ai fornitori di servizi a domicilio (quali idraulici e parrucchieri) di utilizzare la fattura immediata (per giunta semplificata) per certificare i corrispettivi in luogo della memorizzazione e di invio tramite registratore telematico. L’invio della fattura immediata entro 12 giorni non obbliga l’esercente al rilascio della stessa al momento della consegna del bene o del completamento del servizio.

Alternatività fattura e scontrino
Le modalità di certificazione dei corrispettivi per tutti gli operatori di cui all’articolo 22 del Dpr 633/72(vale a dire i commercianti al minuto, ma anche i prestatori a domicilio) deve essere documentato con la memorizzazione e l’invio telematico dei dati secondo le modalità fissate dall’articolo 2 del Dlgs 127/2015. Questa modalità, però, può essere alternativamente soddisfatta attraverso l’emissione di una fattura (a dire il vero il sistema Iva riconosce la fattura quale documento principe per certificare ogni operazione soggetta ad Iva). Questo principio, definitivamente chiarito dall’agenzia delle Entrate, comporta come conseguenza che il contribuente (nella richiesta si faceva riferimento espressamente a parrucchiere e idraulico) può liberamente scegliere se certificare il corrispettivo con memorizzazione e invio con registratore telematico ovvero con emissione della fattura. La specifica conseguenza ha un particolare effetto di semplificazione per tutti coloro che effettuano prestazioni a domicilio e comporta anche, per i forfettari, la possibilità di continuare a emettere, in luogo dello scontrino e della ricevuta fiscale la fattura (addirittura cartacea). Inoltre, tale fattura può essere emessa fino a 400 euro in modo semplificato.

«Immediata» entro 12 giorni
Un ulteriore importante chiarimento riguarda gli obblighi che l’esercente al dettaglio ha quando consegna dei beni al cliente ovvero quando completa una prestazione in negozio e decide di certificare l’operazione con fattura immediata. L’Agenzia chiarisce che in questo caso l’esercente non deve rilasciare il documento commerciale, e può predisporre ed inviare al SdI la fattura entro i 12 giorni successivi. Quindi e questo ha un rilievo anche per i controlli che può effettuare l’amministrazione finanziaria fuori dagli esercizi commerciali in cui sia il cliente che il negoziante potrebbero essere sprovvisti di alcun documento. In effetti, quello che si consiglia al commerciante anche in una logica di tutela commerciale è di rilasciare sempre un documento al cliente che esce dal negozio anche una semplice ricevuta cartacea.

Per ulteriori chiarimenti sull’emissione di fatture e scontrini fiscali puoi contattare direttamente lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro-Sardo” telefonicamente, sui social o via mail.

Partner Sole 24 Ore

Lo Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro Sardo” è professional partner del Gruppo Sole 24 Ore.

Partner 24 Ore è un network esclusivo, riservato a un numero limitato di commercialisti su tutto il territorio nazionale. Un regolamento e un codice etico stabiliscono i requisiti specifici per l’ammissione (limitata) e per la permanenza nel network, strettamente riservata agli studi commercialisti strutturati e con una elevata propensione ad attività consulenziali evolute (indispensabile l’iscrizione all’Ordine dei commercialisti).

Qui il link all’articolo del Sole 24 Ore sugli Studi Commercialisti partner dell’iniziativa.

https://www.ilsole24ore.com/art/partner-24-ore-via-network-commercialisti-ACV8xYo?refresh_ce=1