Brexit: principali effetti e regime transitorio

Il Parlamento europeo ha ratificato, il 29.1.2020, l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (cosiddetta “Brexit”).

Sintetizzando, i principali elementi dell’accordo sono:

  • un periodo transitorio (1.2.2020 – 31.12.2020), nel quale sono vigenti le disposizioni dell’Unione europea, come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro;
  • uscita effettiva dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea del Regno Unito con decorrenza dall’1.1.2021.

È prevista, nell’accordo, la possibilità di prorogare il periodo transitorio con una successiva decisione congiunta tra l’Unione europea e il Regno Unito da formalizzare entro il 30.6.2020.

2 periodo transitorio

2.1 iva e tributi doganali

Agli effetti fiscali e doganali, durante il periodo transitorio (sino al 31.12.2020), il territorio dell’Unione europea continuerà a essere costituito anche dal territorio del Regno Unito rimanendo invariate le disposizioni in materia di IVA, accise e dogane.

Non saranno posti limiti allo scambio di beni tra il Regno Unito e gli altri Stati membri della UE.

In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tra operatori economici dell’Unione europea, effettuate dal Regno Unito nei confronti di un altro dei 27 Paesi UE, o viceversa, continueranno a essere regolati dalle disposizioni previste dagli ordinamenti interni per le “cessioni intracomunitarie”, in relazione alle quali resterà l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, ove dovuti (non è più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti nel­la maggior parte dei casi).

2.2 imposte sui redditi

Fino al 31.12.2020, restano invariati gli effetti delle norme fiscali di derivazione comunitaria, tra i quali:

  • esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti infragruppo;
  • esenzione da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo;
  • regime di favore per le operazioni straordinarie intracomunitarie.

2.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Salvo diversi e nuovi accordi, sino al 31.12.2020, sono vigenti le normative e le procedure comunitarie in materia di libera circolazione di persone, servizi, capitali e mer­ci.

Per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto “regime di passaporto”) ed è garantita la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di
trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

2.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

Nel periodo transitorio, al fine di garantire un recesso ordinato, restano inalterate le regole attuali in materia di circolazione dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3 Effetti al termine del periodo transitorio

Al decorrere dallo 01.01.2021, salvo diversi e nuovi accordi, si applicherà nei rapporti tra Unione europea e Regno Unito la nor­mativa relativa ai rapporti con Stati terzi.

3.1 iva e tributi doganali

Dall’1.1.2021, quindi, il Regno Unito sarà assimilato agli Stati terzi e, salvo diversi accordi, ciò determinerà in materia di IVA che:

  • le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non saranno più qualificate come operazioni intracomunitarie, esse avranno natura rispettivamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all’atto dell’intro­du­zione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito);
  • non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato mem­bro del consumo solo se si superano determinate soglie di fatturato), per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, perizie (in questi casi potrà eventualmente rendersi applicabile la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo), per rendere un servizio, ecc.;
  • per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, variano gli obblighi formali; per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l’operazione è “non soggetta” e non più che si applica l’inversione contabile; per le prestazioni di servizi ricevute, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese. In ogni caso, decadrà l’obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all’art. 50 co. 6 del DL 331/93.

Entro il 31.12.2020 (periodo attualmente definito come transitorio ), tuttavia, l’Unione europea e il Regno Unito potranno stabilire delle regole diverse e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione europea e del Regno Unito (cfr. comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 29.1.2020).

L’assistenza reciproca per il recupero dei crediti tributari, sia riferiti all’IVA che alle altre imposte (direttiva 2010/24/UE), invece, continueranno ad essere efficaci per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione.

3.2 imposte sui redditi

Salvo diversi e nuovi accordi, dall’1.1.2021 il Regno Unito risulterà, ai fini delle imposte sui redditi, uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti.

Verranno meno, ad esempio, le procedure di scambio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi previste dalla direttiva 2011/16/CE; lo scambio, però, continuerà (con procedure del tutto similari) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione Multilaterale per la mu­tua assistenza ai fini fiscali (strumento su base mondiale, e non comunitaria).

3.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Al termine del periodo di transizione, 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi, alle en­tità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti extracomunitari.

Di converso, in assenza di differenti accordi, alle entità dell’Unione europea (incluse quelle italiane) che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’ope­ra­tività extra-UE.

3.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

Sulla circolazione dei lavoratori e sulla sicurezza sociale non è previsto al momento un preciso quadro giuridico nel periodo successivo al 31.12.2020. È possibile solo formulare alcune ipotesi:

  • la prima riguarda il raggiungimento di un accordo finalizzato a istituire un’area di libero scambio nella quale verrebbero sostanzialmente mantenuti i principi del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • la seconda, invece, considera il Regno Unito come uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti. In tale ipotesi, si potrebbe assistere alla stipula di diversi ac­cordi bilaterali di sicurezza sociale tra lo stesso Regno Unito e i singoli Paesi dell’Unione europea.

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