D.L. Cura Italia: le principali misure in campo fiscale

L’Aquila 17 marzo 2020

MISURE IN CAMPO FISCALE

Sospensione dei versamenti per specifiche categorie dal 02-03-2020 al 30-04-2020

  • Ritenute lavoro dipendente e assimilati (1001, 1004 ecc.)   
  • Contributi e premi previdenziali (DM10 Inps)             
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail)

Versamenti Iva: in scadenza nel mese di marzo (al momento non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)                                             

Categorie interessate:

  • imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
  • le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  • Ritenute lavoro dipendente e assimilati (1001, 1004 ecc.)
  • Contributi e premi previdenziali e assistenziali (DM10 Inps)            dal 08/03/2020
  • Premi per assicurazione obbligatoria (Inail)                                         al 31/03/2020        
  • Versamenti Iva.

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali e dell’Iva in scadenza nel mese di marzo, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

  • Esercenti attività impresa, arte o professione con ricavi o compensi ≥ euro 2.000.000 nel 2019 e non rientranti nelle specifiche categorie sopraindicate

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020

Adempimenti fiscali sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Una specifica sospensione riguarda gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020, che, così come gli altri adempimenti sospesi, si potrà effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica il termine è prorogato solo dal 16 al 31 marzo 2020.

Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019

I ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese di febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente deve rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del DPCM del 16 marzo 2020.

I versamenti delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto dovranno essere effettuati direttamente dal contribuente in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito – tutti i contribuenti

Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Al riguardo si precisa che nella sospensione non dovrebbero rientrare le rate da dilazione dei ruoli anche quando tale dilazione origina da un accertamento esecutivo. Non vi è, infatti, alcun riferimento ad esse e, pertanto dovrebbe rimane, per tutti, la scadenza dal 16 marzo al 20 marzo 2020.

Rottamazione ter, definizione agevolata e saldo e stralcio

Differito il termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione ter e del 31 marzo 2020 per la seconda rata del saldo e stralcio

I versamenti prorogati dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.

Sostegno ai lavoratori e alle aziende

Indennità per lavoratori autonomi e partite Iva

È riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. La prima indennità sarà per il mese di marzo. Con provvedimenti successivi potranno essere riconosciute ulteriori indennità mensili.

Si tratta, in particolare, di: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

La suddetta indennità è erogata dall’INPS previa domanda (al momento non sono noti termini e modalità di presentazione).

Cassa integrazione in deroga

Viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Divieto licenziamenti

Sono sospese per 60 gg. l’avvio di procedure di impugnazione dei licenziamenti e le procedure già avviate dopo il 23.2.2020.

Per lo stesso termine, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

È riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Disposizioni in materia di Terzo settore

Il termine per l’adeguamento alla nuova disciplina del codice del terzo settore per le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale e per le imprese sociali è prorogato al 31.10.2020.

Le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono approvare i bilanci entro il 31.10.2020.

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Stop mutui casa, anche autonomi

Nel provvedimento anche la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi.

In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee.

Stop mutui e leasing PMI

Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum all’accordo per il credito già operativo.

Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla durata residua dell’ammortamento.

Fondo centrale di garanzia per le PMI

Viene potenziato il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti.

Contattaci per qualunque ulteriore informazione o approfondimento.

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