Limite contanti 2020: riduzione del limite di utilizzo del denaro contante dal 1 luglio 2020

Premessa

A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si è abbassato dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

A decorrere dall’1.7.2020 si applica, inoltre, il credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

2 Limiti all’utilizzo del denaro contante

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

2.1 soggetti diversi

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

  • due società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • società controllata e società controllante;
  • legale rappresentante e socio;
  • due società aventi lo stesso amministratore;
  • una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

2.2 operazione frazionata

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

3 conseguenze sanzionatorie

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

4 tabella riepilogativa dei limiti all’utilizzo del denaro contante

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimento Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002 20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008 12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015 1.000,00 euro
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 3.000,00 euro
Dall’1.7.2020 al 31.12.2021 2.000,00 euro
Dall’1.1.2022 1.000,00 euro

5 Assegni bancari, postali e circolari

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6 operazioni effettuate nei confronti di Turisti stranieri

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

  • da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
  • presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

6.1 Condizioni per la deroga

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

  • invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
  • identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
  • acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

  • fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
  • dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

6.2 Comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore al limite generale

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate.

In relazione all’anno 2020, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

  • pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
  • pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall’1.7.2020 al 31.12.2020.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l’anno 2020, dovrà essere effettuata:

  • entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
  • mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

Studio Commercialisti Associati “Mazzaferro Sardo”

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