Food delivery somministrazione di bevande e alimenti ai tempi del Covid

Food delivery somministrazione di bevande e alimenti ai tempi del Covid

Food delivery, quali aziende possono somministrare bevande e alimenti ai tempi del Covid? La tua attività è al corrente delle nuove normative? Se ancora non hai compreso se la tua azienda può effettuare servizio a domicilio e continuare a lavorare in tranquillità non ti resta che continuare a leggere queste righe. Preferisci impiegare il tuo tempo a leggere ed essere in regola, oppure chiudere per sempre?

Con il DPCM 1° aprile 2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure restrittive di contenimento della pandemia da Covid 19 attualmente in vigore.

Per i pubblici esercizi, dunque, rimane fermo: 

– l’obbligo di sospendere l’attività di apertura al pubblicofermo restando la possibilità di effettuare consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che nel trasporto;

– rimangono sospese anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e quelle situate nelle aree di servizio stradali;

– restano aperte quelle presso gli ospedali e gli aeroporti, nonché quelle poste lungo le autostrade (solo per vendita per asporto);

– possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale.

Il presente DPCM conferma tutte le misure stabilite nei precedenti decreti e, pertanto, non è prevista alcuna deroga per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, birrerie, pasticcerie, ecc…) rispetto ai divieti imposti e alla possibilità concessa per il solo food delivery

Per tale aspetto, che interessa molto gli imprenditori che operano in tali settori poiché costituisce per loro l’unica alternativa alla chiusura totale dell’attività, si specifica che come già previsto nel DPCM dell’11 marzo 2020, richiamato nei successivi decreti, le attività dei servizi di ristorazione, come sopra individuati, hanno la possibilità di fornire il servizio di consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle sole norme igienico sanitarie per il confezionamento e per il trasporto, oltre a quelle attualmente in vigore per il contenimento della diffusione del virus (mascherina, guanti, distanza interpersonale di almeno un metro e possibilmente utilizzo anche di appositi occhiali o visiera).

Il servizio di food delivery, infatti, è da sempre considerato accessorio alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo (SCIA) né dalla normativa nazionale, né, generalmente, dalle singole normative regionali.

Dal punto di vista sanitario, inoltre, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti essendo il servizio di consegna a domicilio incluso nell’attività di ristorazione già abilitata.

Il servizio di food delivery può essere svolto in due modalità:

  • direttamente dall’esercente, in tale caso dovrà essere assicurato il rispetto della normativa igienico-sanitaria per il confezionamento e per il trasporto (con eventuale adeguamento del manuale HACCP nel caso in cui tali servizi non fossero stati già previsti e opportunamente inseriti in tale manuale);
  • consegna tramite aziende terze, in tale caso l’esercente dovrà rispettare la sola normativa igienico-sanitaria relativa al confezionamento (con eventuale adeguamento del manuale HACCP nel caso in cui tale servizio non fosse stato già previsto e opportunamente inserito in tale manuale) e assicurarsi che il trasportatore rispetti le normative igienico-sanitarie relative alla consegna presso il consumatore finale.

Al fine di evitare contestazioni e sanzioni da parte degli organi preposti al controllo, è opportuno, in ogni caso, verificare le specifiche norme regionali e comunali in merito al servizio di consegna a domicilio del luogo in cui è ubicata la propria attività, interpellando lo sportello SUAP al quale va richiesta la normativa specifica e non la semplice interpretazione fatta dai vari organi (se non ricompresi in apposita delibera).

  • restano, altresì, sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché sale giochi e biliardi;
  • restano chiuse le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradalicon esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, quindi, restano aperte al pubblico, ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • possono proseguire,invece, le attività di mense e di catering continuativo su base contrattuale (cod. 56.29), in virtù dell’art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020.

La tua azienda rispetta questi requisiti? Se hai qualche dubbio o perplessità scrivici pure nei commenti.