Coronavirus, l’accesso alla moratoria non peggiora il rating. Hai chiesto informazioni alla tua banca per la sospensione dei finanziamenti in essere? Hai richiesto anche nuova finanza? Ti è stato risposto che oltre ad essere alternative comprometteresti il tuo rating bancario, faticosamente conquistato?
Di fronte alle risposte date dalle banche per proprio opportunismo è necessario comprendere che:
i paesi europei, anche quelli più reticenti, si stanno convincendo che è necessario adottare tutte le misure finanziarie indispensabili per affrontare le conseguenze economiche della pandemia sia sulle famiglie che sulle imprese: moratorie pubbliche o private sui pagamenti dei prestiti, agevolazioni a nuovi finanziamenti, garanzie e altri interventi di sostegno diretto. Misure finanziarie fruibili su base volontaria, a semplice richiesta come previsto in Italia dal Dl 18/2020, dall’articolo 49 al 57. Tutte queste disposizioni impattano sul sistema bancario, già sottoposto a rigorosi protocolli contabili al fine di identificare i crediti in difficoltà (credit impaired assets) nei propri bilanci. L’epidemia comporterà che i recenti regolamenti (nuova definizione di default, calendar provisioning e le linee guida sui crediti deteriorati) creeranno enormi problemi di accesso al credito, che si sommano alle difficoltà gestionali delle imprese e delle banche in questo periodo.
Per i nuovi regolamenti europei, la modifica delle condizioni contrattuali di un prestito a causa delle difficoltà finanziarie del debitore può determinare una perdita per il finanziatore – creando notevoli problemi circa la valutazione del merito creditizio delle imprese che aderiscano a una moratoria.
Gli interventi in seguito all’emergenza Covid 19
Per l’attuale emergenza economico-finanziaria connessa all’emergenza sanitaria e alle conseguenti misure di lockdown, sono intervenuti nei giorni scorsi i tre organismi regolatori: Esma (European securities and markets authority), Eba (European banking authority) e Banca d’Italia.
Eba ha chiarito che le moratorie da articolo 56 del decreto “Cura Italia” e quelle Abi, non essendo rivolte a singole imprese ma all’intero sistema produttivo, non devono essere considerate misure di forbearance (concessioni peggiorative per la banca rispetto a quelle contrattuali) ai fini Ifrs 9 (principi contabili internazionali) e della nuova definizione di default: l’impresa che chiede la moratoria, quindi, rimarrà in bonis anche ai fini di eventuali ulteriori richieste di nuova finanza.
Ai fini del conteggio dello scaduto, inoltre, i periodi di moratoria non sono computabili e, quindi, non si incorrerà in default nemmeno per lo scaduto precedente alla data di riferimento del Dl 18/2020.
Eba ed Esma, inoltre, sottolineano che le banche dovranno considerare la capacità di lungo termine del merito creditizio delle aziende, valutando con maggiore flessibilità quello nel breve termine.
Banca d’Italia, infine, con comunicazione del 25 marzo, ha precisato che non si potranno segnalare alla Centrale rischi le riduzioni di accordato per le imprese che beneficiano delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 56 (aperture di credito a revoca, anticipi su crediti e prestiti non rateali), mentre per le sospensioni delle rate di cui alla lettera c) (mutui e finanziamenti rateali), per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile «stato del rapporto».
Conclusione
È chiara l’intenzione degli organismi regolatori del mercato bancario di impedire che le banche possano classificare come crediti in sofferenza o deteriorati le posizioni di scaduto per effetto delle suddette moratorie, e di ostacolo all’erogazione di nuova finanza alle imprese che invece deve essere favorita. Senza queste precisazioni, infatti, sarebbe estremamente difficoltoso ottenere nuovi finanziamenti da parte delle imprese che, in base alle regole attuali, dovrebbero essere classificate con l’accezione di crediti (in bonis o deteriorati) oggetto di concessioni (forbearance) da parte della banca.
Le singole banche dovranno ora recepire nei propri regolamenti le nuove linee guida.